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lunedì 18 giugno 2007

Franco Baldini? No grazie


Franco Baldini, il signor "scelta di vita" (per gli amici, "preferisco i soldi spagnoli") che l'anno scorso si rifiutò di prendere il posto di Luciano Moggi rispondendo picche all'offerta formulata nientepopodimenoche dal Commissario Sant'Albano e da John El Kazz, è anche noto per il suo coinvolgimento nella vicenda del passaporto di Recoba.



Franco Baldini infatti è stato condannato dalla Commissione Disciplinare. Nel seguito, un estratto della sentenza (il testo integrale è su http://www.lega-calcio.it/comun/0001/cu507).



Risulta altresì l’Oriali si interessò della questione Recoba assumendo concrete iniziative finalizzate al conseguimento della variazione di status del calciatore, prendendo contatto con il Baldini per conoscere "come facevano alla Roma per i passaporti" e chiedergli l’indicazione di qualcuno che potesse aiutare l’Internazionale a modificare lo "status" del Recoba. Avuto dal Baldini il nominativo del Krausz (da lui peraltro già conosciuto), l’Oriali si attivò per l’avvio della "pratica", seguendone poi lo svolgimento sino alla conclusione. Egli provvide infine a consegnare al Recoba, il 12 settembre 1999, il passaporto italiano che gli era stato appena fornito dal Krausz.



Fu l’Oriali a promuovere un incontro con Baldini, alla presenza del Ghelfi, nel corso del quale venne chiesto al Baldini di assumersi tutta la responsabilità dell’operazione, e di emettere fattura a proprio nome dei costi "dell’operazione Recoba".



Per quanto attiene al sig. Franco Baldini è pacifico in atti che questi venne interpellato dall’Oriali, il quale gli chiese se conoscesse una persona in grado di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per modificare lo status del Recoba da extracomunitario a comunitario. Il Baldini avrebbe indicato il Krausz (che l’Oriali già conosceva personalmente) ritenendolo adatto al compito sia perché questi in precedenza si era occupato di vicende analoghe, sia perché la moglie dello stesso collaborava con uno studio legale argentino.



Osserva la Commissione che dagli atti si evincono numerose e concordanti circostanze che conducono al convincimento che il Baldini ebbe nella vicenda un ruolo ben più rilevante ed efficiente di quello di semplice tramite. In particolare:


a) tra il Baldini ed il Krausz esisteva un rapporto di collaborazione, nel senso che il primo aveva offerto al secondo, in un momento di difficoltà economica, l’opportunità di collaborare con il suo studio, operando in Argentina ove dimorava avendo sposato un’argentina;


b) il Baldini, proprio in virtù del rapporto di collaborazione di cui sopra, doveva ben conoscere la natura delle pratiche svolte dal Krausz in Argentina, l’inconsistenza delle vantate conoscenze ed esperienze presso agenzie e consolati e della altrettanto vantata possibilità di intervento della moglie nella veste di collaboratrice di uno studio legale (il Krausz ha dichiarato di aver reperito l’indirizzo di una "agenzia seria" attraverso depliant distribuiti a scopo pubblicitario, di fronte ad un Consolato e mai ha fatto cenno ad una qualsivoglia partecipazione della propria moglie alla vicenda);


c) risulta dagli atti che il Baldini costituì un punto di riferimento costante per lo svolgimento della "pratica" trasmettendo al Krausz la documentazione relativa al Recoba, smistando le comunicazioni via fax tra Oriali e Krausz ed infine – circostanza questa alquanto sintomatica – comunicando ad Oriali, circa 45/60 giorni dopo il primo contatto, che la ricerca era stata positiva e che tutto era a posto affinchè ill Recoba divenisse comunitario – Al riguardo, le asserite difficoltà di contatto telefonico tra il Krausz ed Oriali non sono credibili poiché il Krausz riferisce di aver telefonato direttamente ad Oriali per tenerlo al corrente dell’andamento della pratica in varie occasioni, non ultima quella relativa alla richiesta del bonifico bancario. Se ne deduce logicamente che le notizie importanti, come indubbiamente era quella della "conclusione delle ricerche", dovevano passare attraverso il Baldini e che competeva a quest’ultimo comunicarle all’Oriali;


d) Oriali si rivolse a Baldini e non a Krausz per accertarsi che "tutto fosse regolare" e fu il Baldini a fornire le assicurazioni del caso;


e) nel maggio 2000 il Baldini fu convocato ad un colloquio con Oriali e Ghelfi, nel corso del quale gli venne chiesto di assumersi tutte le responsabilità del passaporto di Recoba e addirittura di fatturare a proprio nome le relative prestazioni. Tale tentativo di coinvolgimento del Baldini da parte dell’Internazionale non avrebbe evidentemente alcuna giustificazione logica, se egli si fosse limitato a "dirottare" Oriali verso Krausz. Nè appare credibile la versione difensiva circa le motivazioni di rispetto quasi reverenziale che avrebbero indotto il Baldini ad accettare comunque il colloquio con gli esponenti dell’Internazionale.


In base ai suddetti elementi, la Commissione ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del Baldini, risultando pienamente provati il diretto e consapevole coinvolgimento nella realizzazione dell’illecito e l’efficacia causale dell’attività posta in essere per il conseguimento del fine.



Nel caso di specie, valutate tutte le circostanze e le particolarità delle singole posizioni sopra esaminate, la Commissione ritiene che si debba tener conto, per quanto riguarda Oriali e Recoba, della particolare gravità e rilevanza economica della loro condotta illecita, che può trovare attenuazione, anche se non esclusione, per quanto riguarda il Recoba, in relazione alla sua giovane età. Per Baldini va tenuta presente la peculiarità della condotta posta in essere dallo stesso, finalizzata ad interessi societari a lui estranei.


Quanto alla Soc. Internazionale, si deve tener conto delle rilevanti utilità che alla stessa sono derivate per effetto dell’illecita condotta dei suoi tesserati.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Recoba Rivero Alvaro la sanzione della squalifica sino al 30 giugno 2002; al sig. Gabriele Oriali la sanzione dell’inibizione sino al 30 giugno 2002; al sig. Franco Baldini la sanzione dell’inibizione sino al 31 marzo 2002.



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